IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale;
   Visti gli articoli 3, comma 2, e  16  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni
dei dirigenti generali;
   Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre  1992,  n.
394,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  concernente
le modalita' di presentazione delle dichiarazioni;
   Visti  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
l'art.  12,  comma  3,  dello  stesso decreto legislativo, in base al
quale i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano  la
dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
   Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge n. 41 del 1995, il
quale  dispone  che  le societa' e i soci, i titolari dell'impresa, i
familiari  coadiuvanti  del  titolare,   i   familiari   partecipanti
all'impresa   familiare,   esercenti   attivita'  commerciale  ovvero
artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica   30   giugno   1965,  n.  1124,  devono  indicare,  nella
dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce  il  premio
assicurativo,  la  base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti
effettuati in acconto e a saldo,  anche  ai  fini  della  prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n. 358, che ha
riordinato le imposte sui  redditi  applicabili  alle  operazioni  di
cessione  e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni;
   Visto il decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 466, che ha
riordinato le imposte personali sul reddito al fine  di  favorire  la
capitalizzazione delle imprese;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente
disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
   Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica;
   Esaminata,  in  particolare,  la normativa contenente agevolazioni
agli effetti  delle  imposte  sui  redditi  a  seguito  di  calamita'
naturali  o  di  altri  eventi  eccezionali  ovvero la concessione di
speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
   Attesa l'opportunita' di prevedere  modalita'  che  consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
   Considerato che occorre stabilire le modalita' di  predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche  per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli
760, 760/RA, 760/RB, 760/RC, 760/RD, 760/RE, 760/RF, 760/RG,  760/RH,
760/RL,  760/RM,  760/RN,  760/RO,  760/RP,  760/RR,  concernenti  la
dichiarazione unica  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi,  nonche' il
modello   760/RK,   concernente   la   dichiarazione   agli   effetti
dell'imposta  sul patrimonio netto delle imprese, e il modello 760/RT
concernente l'indicazione dei dati  relativi  ai  premi  assicurativi
dovuti  dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  da  presentare
nell'anno  1998  dalle  societa'  ed  enti  commerciali residenti nel
territorio dello Stato e dai soggetti  non  residenti  equiparati.  I
modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.
   2.  E'  approvato,  altresi',  il modello 760/RZ per l'indicazione
delle ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale che  deve
essere  presentato  nell'anno 1998 dalle societa' ed enti commerciali
residenti nel territorio dello Stato e  dai  soggetti  non  residenti
equiparati.
   3.  Con  successivo  decreto  sara'  approvato il prospetto per la
determinazione  dell'acconto  dovuto  per   l'anno   1998   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).